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EUROPEAN SUSTAINABILITY
REPORTING STANDARDS (ESRS)

Scopri qui sotto la nostra definizione di ESRS

Gli ESRS (European Sustainability Reporting Standards) sono i principi europei uniformi per la rendicontazione di sostenibilità, sviluppati a livello tecnico dall'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) e adottati per la prima volta dalla Commissione Europea a luglio 2023. Questi standard stabiliscono quali informazioni e metriche ambientali, sociali e di governance (ESG) le imprese devono comunicare per conformarsi alla Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

LA STRUTTURA DEGLI STANDARD

Il framework è composto da 12 standard universali (sector-agnostic):


2 standard trasversali:

  • ESRS 1 – Requisiti generali

  • ESRS 2 – Informazioni generali


10 standard tematici:

  • E (Environmental): E1 – Cambiamento climatico, E2 – Inquinamento, E3 – Acque e risorse marine, E4 – Biodiversità ed ecosistemi, E5 – Uso delle risorse ed economia circolare.

  • S (Social): S1 – Forza lavoro propria, S2 – Lavoratori nella catena del valore, S3 – Comunità colpite, S4 – Consumatori e utilizzatori finali.

  • G (Governance): G1 – Condotta aziendale.

IL PRINCIPIO DELLA DOPPIA MATERIALITÀ

L’asse portante per le aziende soggette al nuovo perimetro di applicazione CSRD è il principio della doppia materialità (double materiality). Infatti, le imprese sono da una parte tutte tenute alla pubblicazione delle informazioni trasversalmente obbligatorie (ESRS 2) e, dall’altra, alla pubblicazione delle informazioni considerate rilevanti sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista dell’impatto (doppia rilevanza):

 

  1. Materialità d'impatto (Inside-out): gli impatti positivi o negativi che l'azienda genera sull’ambiente, sulle persone e sulla società.

  2. Materialità finanziaria (Outside-in): i rischi e le opportunità legati ai fattori ESG che possono influenzare l'andamento economico e il valore dell'impresa.
     

LE EVOLUZIONI: Pacchetto Omnibus I e "Simplified" ESRS

Dal 2023, il quadro degli ESRS è stato oggetto di forti ricalibrazioni. Questo processo è guidato dall'Omnibus I, un pacchetto legislativo di semplificazione della Commissione Europea nato per eliminare gli obblighi sproporzionati, ridurre il carico amministrativo e snellire la rendicontazione in capo alle imprese.

 

  • I nuovi "Revised ESRS": I 12 standard sector-agnostic del primo set del 2023 si erano rivelati eccessivamente complessi. Su mandato della Commissione, l'EFRAG ha elaborato una significativa semplificazione. Il testo risultante, chiamato Revised ESRS (o Simplified ESRS), riduce il numero di dati e metriche richiesti (datapoint) per le grandi aziende.

 

  • Rinvio degli standard settoriali: Per dare priorità al processo di implementazione dei Simplified ESRS, lo sviluppo degli standard settoriali (sector-specific) specifici per i singoli settori industriali è stato sospeso/posticipato nell’ambito delle iniziative di semplificazione.

QUALI STANDARD SI APPLICANO A CHI?

A seguito delle modifiche introdotte dalla Direttiva "Omnibus I", il quadro normativo cambia e distingue le aziende in due categorie:


➡️ Imprese soggette all'obbligo di rendicontazione (CSRD) = "Revised" ESRS

  • Chi sono: nuove soglie hanno ridimensionato l'ambito di applicazione della CSRD;
     

  • Scadenze e applicazione dei "Simplified ESRS": Per le imprese soggette all'obbligo l'applicazione della normativa è già attiva secondo gli scaglioni progressivi della CSRD. I nuovi Simplified ESRS, una volta completato l'iter istituzionale ed entrati ufficialmente in vigore, sostituiranno il primo set di standard per consentire a tutte le aziende obbligate di beneficiare delle semplificazioni e degli alleggerimenti sui dati richiesti.


➡️ Imprese non soggette all'obbligo = Principi ad Uso Volontario (ex VSME)

Per le aziende che si collocano fuori dall’ambito di applicazione CSRD, la Commissione Europea ha definito uno standard ad hoc:

  • Il legame con il VSME: Il nuovo Regolamento Delegato della Commissione assorbe il precedente standard volontario VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs). Il VSME costituisce quindi la base tecnica per il Principio (standard) Volontario Europeo ufficiale, sviluppato per consentire una rendicontazione proporzionata delle informazioni di sostenibilità.
     

  • La struttura: Lo standard ha un approccio modulare per adattarsi alle diverse esigenze e non richiede attività di revisione da parte di terzi:

    • Modulo Base: Rappresenta il requisito minimo obbligatorio per applicare lo standard. Contiene solo metriche essenziali e semplificate; i calcoli ambientali più complessi e le analisi strategiche sono esclusi da questo modulo;

    • Modulo Onnicomprensivo: Include le informazioni supplementari (comprese le metriche ambientali più complesse) necessarie per rispondere in modo standardizzato alle richieste di dati che arrivano da banche, investitori o grandi clienti.
       

  • Il tema della Materialità: A differenza degli standard obbligatori, qui non è richiesta l'analisi della doppia materialità ma le imprese compilano lo standard in base a ciò che è a loro applicabile.
     

  • Lo "Scudo" per la Catena del Valore (Value Chain Cap): È la grande tutela legale per le imprese di minori dimensioni. Le grandi aziende obbligate alla CSRD non possono chiedere ai fornitori nella loro catena del valore (fino a 1.000 dipendenti) informazioni ESG che vadano oltre i confini fissati da questo standard volontario. I fornitori hanno il diritto di legge di rifiutarsi di fornire dati extra.

STATO DELL'ARTE DELL'ITER LEGISLATIVO

Aggiornamento: luglio 2026

⚠️  Il 3 luglio 2026, la Commissione Europea ha ufficialmente adottato i due Regolamenti Delegati paralleli: uno contenente i Revised/Simplified ESRS (per le aziende obbligate) e uno contenente lo Standard ad uso volontario (mutuato dallo standard VSME).


I testi sono ora entrati nella fase di controllo istituzionale: il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'UE hanno a disposizione 2 mesi per sollevare eventuali obiezioni. In assenza di veti, i regolamenti verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, diventando legge a tutti gli effetti.
 

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